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D.M. 26/10/2007 n. 238MINISTERO DELL'INTERNO Decreto 26 ottobre 2007 n. 238 Regolamento recante norme per la sicurezza antincendio negli eliporti ed elisuperfici. IL MINISTRO DELL'INTERNO -Vista la legge 23 dicembre 1980 n. 930, recante "Norme sui servizi antincendio negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativocontabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"; -Vista la legge 2 dicembre 1991 n. 384, concernente "Modifiche alla legge 23 dicembre 1980 n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti" e, in particolare l'articolo 4; -Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni, relativo alla sicurezza e alla salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro; - Visto l'articolo 7 del decreto-legge 4 ottobre 1996 n. 517, recante "Interventi nel settore dei trasporti" e convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996 n. 611; -Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative a funzioni e compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003 n. 229"; - Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001 n. 398, concernente "Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno"; -Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990 n. 121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 1990, "Regolamento recante norme provvisorie per la sicurezza antincendio negli eliporti"; - Visto il decreto del Ministero dell'interno 7 marzo 2002 con il quale sono state individuate le posizioni funzionali di livello dirigenziale non generale, nonchè i relativi compiti da attribuire ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; - Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 23 dicembre 2003, recante "Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968 n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio"; - Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2006, recante "Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968 n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio", che apporta alcune modifiche al decreto 8 agosto 2003 citato; - Visto l'annesso 14 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948 n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956 n. 561, di seguito denominato "annesso ICAO"; -Visto il Doc. 9137 - AN 898 e il Doc. 9261 - AN 903 dell'ICAO; -Visto il Volume II dell'Annesso ICAO inerente gli eliporti, in vigore dal 15 novembre 1990; -Visto il regolamento ENAC, edizione 2 del 1° marzo 2004 recante "Norme operative per il servizio medico d'emergenza con elicotteri"; Considerata la necessità di aggiornare il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990 n. 121, citato; -Sentito il Ministero dei trasporti; -Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400; -Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'8 maggio 2006 e del 9 luglio 2007; - Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, effettuata con nota n. 21-21/A-151 (07003223) in data 1° ottobre 2007; Adotta il seguente regolamento: Art.1 - Definizioni 1. Ai fini antincendio si definisce: a) eliporto: area idonea alla partenza e all'approdo di elicotteri, conforme alle prescrizioni di cui all'annesso 14 ICAO - Volume II; b) aviosuperficie: area idonea alla partenza e all'approdo di aeromobili, diversa dall'aeroporto, non appartenente al demanio aeronautico, disciplinata da norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza, nonchè delle regioni, degli enti locali e delle altre autorità secondo le rispettive attribuzioni, come riportato dall'articolo 1 del decreto 1° febbraio 2006 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'articolo 701 del Nuovo codice della navigazione; c) elisuperficie: aviosuperficie destinata ad uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto; d) elisuperficie in elevazione: elisuperficie posta su struttura avente elevazione di tre metri o più rispetto al livello del terreno o del mare, se trattasi di piattaforma fissa in acqua; e) tempo di risposta: tempo intercorrente tra la chiamata iniziale ricevuta dal servizio di soccorso e lotta antincendio ed il primo intervento effettivo sul luogo dell'incidente da parte del servizio di assistenza antincendio e soccorso; f) lunghezza fuori tutto: massima lunghezza fra i punti estremi dell'elicottero con i rotori in moto; g) assistenza antincendio e soccorso: presenza di dotazioni antincendio e personale addetto pronto ad intervenire in occasione di movimenti aerei; h) movimento aereo: un atterraggio o un decollo di elicotteri. Art. 2 -Scopo ed ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a: a) eliporti; b) elisuperfici di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei casi previsti dagli articoli 2, comma 2, lettera a), e 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006. Art. 3 - Assistenza antincendio 1. Gli eliporti e le elisuperfici di cui all'articolo 2, comma 1, sono dotati del servizio di assistenza antincendio secondo le previsioni del presente decreto e sono in possesso degli ulteriori requisiti di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980 n. 930. Art. 4 - Responsabile dell'assistenza antincendio 1. Il responsabile dell'assistenza antincendio è il gestore dell'eliporto o dell'elisuperficie individuato ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006. 2. Nel caso di eliporti inseriti in aeroporti il responsabile è il gestore aeroportuale definito dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980 n. 930. Art. 5 - Classificazione antincendio degli eliporti e delle elisuperfici 1. Ai fini della determinazione dei quantitativi minimi di sostanze estinguenti, delle dotazioni e degli organici che devono essere disponibili, negli eliporti e nelle elisuperfici, gli stessi sono suddivisi secondo le classi antincendio, identificate nella tabella A allegata al presente decreto e determinate in funzione della lunghezza fuori tutto dell'elicottero più lungo che li utilizza regolarmente. Art. 6 - Eliporti ed elisuperfici a livello del terreno 1. Le quantità minime di sostanze estinguenti nonchè le relative portate minime sono stabilite nell'allegata tabella B. 2. Gli estinguenti per gli eliporti devono essere disponibili su idoneo automezzo attrezzato avente trazione integrale, differenziale con bloccaggio rapido e caratteristiche di accelerazione e velocità, tali da poter consentire un tempo di risposta non superiore a due minuti, in condizioni normali di visibilità e di stato della superficie, su tutta l'area dell'eliporto e su quelle immediatamente esterne relative ai sentieri di avvicinamento. La quantità di concentrato schiumogeno, da prevedersi a bordo del veicolo, deve essere sufficiente a produrre due cariche di soluzione schiumogena (acqua più liquido schiumogeno). 3. Qualora i sentieri di avvicinamento degli eliporti insistano su aree non praticabili da automezzo, lo stesso può essere sostituito, in relazione all'agente estinguente principale, da un impianto fisso o mobile di pari potenzialità e tale da garantire le prestazioni previste dalla tabella B su tutta l'area da proteggere. 4. Per le elisuperfici, il veicolo attrezzato di cui al comma 2, in relazione all'agente estinguente principale, può essere sostituito da un impianto di estinzione fisso di tipo manuale o automatico ovvero mobile di potenzialità tale da garantire la copertura di tutta l'area di atterraggio/decollo, anche in condizioni meteo avverse, ma compatibili con il volo degli elicotteri. L'impianto di estinzione fisso, qualora preveda l'uso di monitori, questi devono essere non meno di due con possibilità di rotazione di 360° in moto continuo ed opportunamente disposti. Ciascun monitore deve essere in grado, in caso di danneggiamento o impossibilità di uso dell'altro/altri monitore/i, di erogare da solo l'agente estinguente necessario, con una gittata atta a coprire ogni parte dell'area di atterraggio/decollo. Se utilizzato l'impianto di estinzione fisso di tipo automatico, questo deve garantire la copertura dell'area di atterraggio/decollo e rotazione a 360°, con gittata continua degli agenti estinguenti principali, per un tempo non inferiore a 15 minuti. Se utilizzato l'impianto di estinzione di tipo mobile, questo deve avere una capacità estinguente pari o superiore a quella dell'impianto fisso. E' possibile sostituire in tutto o in parte la quantità minima di acqua, destinata alla produzione della schiuma, con gli agenti complementari previsti dalla tabella B purchè sia adottata l'equivalenza di 1 kg di agente chimico in polvere, ogni 0,66 litri di acqua per la produzione di schiuma filmante o fluoroproteinica; in questo caso è prescritto l'automezzo antincendio. 5. Qualora nell'eliporto o nell'elisuperficie sia installato l'impianto fisso automatico o mobile, al posto dell'automezzo antincendio, il tempo di risposta è nullo e non è ammessa la sostituzione dell'agente estinguente principale con quello complementare; fanno eccezione le strutture situate in aree soggette a condizioni climatiche in cui l'acqua può congelare: in tal caso l'agente complementare deve essere disponibile su idonee apparecchiature. 6. Gli eliporti e le elisuperfici a livello del terreno, laddove le condizioni locali lo consentano, sono collegati con la rete viaria esterna in modo da consentire l'accesso di mezzi di soccorso di qualsiasi tipo e devono essere in grado di allertare i servizi di soccorso nelle situazioni d'emergenza. Art. 7 - Eliporti in ambito aeroportuale 1. Nel caso di eliporto situato all'interno di un aeroporto, non è necessario istituire altri servizi di assistenza antincendio e di soccorso oltre quelli aeroportuali esistenti, purchè il livello di protezione sia riferito ai valori più alti tra quelli corrispondenti alle classi antincendio dell'eliporto e dell'aeroporto ed il tempo di risposta sull'eliporto non superi i due minuti. Art. 8 - Eliporti ed elisuperfici in elevazione 1. Le quantità minime di sostanze estinguenti e le relative portate sono stabilite nell'allegata tabella C. 2. Non è consentita la sostituzione dell'acqua per la produzione di schiuma con agenti complementari ad eccezione di quelle situate in aree soggette a condizioni climatiche in cui l'acqua può congelare. 3. Le quantità minime d'acqua specificate nella tabella C non possono essere immagazzinate sulla piattaforma di manovra o vicino ad essa qualora esistano, nelle immediate vicinanze, delle condotte di acqua capaci di erogare permanentemente le prestazioni impiantistiche richieste. 4. Il sistema antincendio a schiuma, se utilizzante monitori, è costituito da non meno di due monitori opportunamente disposti con possibilità di rotazione di 360° in moto continuo, atti a coprire ogni punto dell'area di atterraggio/ decollo e le pertinenze che siano interessate dall'eventuale incidente. Ogni monitore, in caso di danneggiamento o impossibilità di uso dell'altro/altri monitore/i esistente/i, eroga da solo l'agente estinguente necessario, con la relativa gittata, su ogni parte dell'area di atterraggio/ decollo. Qualora utilizzato l'impianto di estinzione fisso di tipo automatico, questo garantisce la copertura dell'area di atterraggio/decollo e le eventuali pertinenze, con gittata continua degli agenti estinguenti principali, per un tempo non inferiore a 15 minuti; qualora la superficie da proteggere lo consenta, l'impianto fisso manuale od automatico può essere sostituito da un impianto mobile avente capacità estinguenti pari o superiori a quelle previste per l'impianto fisso. |
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